Il Gaslighting - una violenza subdola e sottile

Il Gaslighting è inquadrabile in una forma di violenza psicologica e di abuso emozionale di cui la vittima difficilmente acquisisce consapevolezza e che, seppure tenda a manifestarsi nei rapporti di coppia, può svilupparsi anche in ambiti diversi, quali quello familiare, lavorativo oppure amicale e pare non conoscere distinzioni di classe sociale e livello culturale. In sintesi, si tratta di una sottile forma di violenza che può essere definita come un insieme di comportamenti che un manipolatore agisce nei confronti di una persona per confonderla, renderla dipendente, farle perdere la fiducia in se stessa e nel proprio giudizio di realtà fino a farla dubitare della propria sanità mentale. L'obiettivo del gaslighter è quello di privare la vittima dell'autonomia del suo Io, della sua autostima e della sua competenza decisionale, riducendola a una condizione di dipendenza sia fisica che psicologica, esercitando e mantenendo su di essa controllo e potere. Lo stato di soggezione psicologica in cui arriva a trovarsi imprigionata la vittima alimenta a sua volta, in una circolarità perversa, l'esigenza di rinforzare il suo legame con il carnefice, il più delle volte significativamente idealizzato e percepito come potente e sicuro, a fronte della propria vulnerabilità e insicurezza, alimentando così la spirale di dipendenza e ponendo le basi per la prosecuzione del comportamento manipolativo. Sulla psicologia del gaslighting si sono pronunciati anche gli psicoanalisti Calef ed Edward M. Weinshel (1981), inquadrandolo come una variante della relazione sadomasochistica. Nella fase di cronicizzazione della violenza la vittima diventa così dipendente dal suo aguzzino da isolarsi anche a livello sociale; da ciò deriva l'estrema difficoltà che essa riesca da sola a rendersi conto della trappola perversa nella quale è imprigionata e a chiedere aiuto.

IL GASLIGHTING NELLA GIURISPRUDENZA
Il fenomeno non gode di una propria esistenza riconosciuta in ambito giurisprudenziale come fattispecie di reato; riconducendolo nell'ambito delle manifestazioni di violenza all'interno del rapporto di coppia, il gaslighting comprende una serie di condotte qualificabili in termini di abuso psicologico, controllo e isolamento della vittima ed è classificabile come comportamento maltrattante. In linea di massima, il fenomeno può essere dunque ricondotto al dettato degli art. 570 e 572 del Codice Penale, che disciplinano in generale la violenza morale e psicologica relativa ai maltrattamenti in famiglia.

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